La qualifica di "ISTRUTTORE" nella riforma dello sport

L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti abilitanti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative FSN, dalle DSA o dagli EPS anche paralimpici riconosciuti dal CONI e dal CIP. Per “specifica disciplina” si fa riferimento all’elenco approvato dal CONI, poi incluso nell’attuale registro RAS (Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche) e consultabile a questi link :


  • https://www.sport.governo.it/media/2110/discipline-sportive.pdf

  • https://www.coni.it/images/registro/cose_registro/2017_02_14_DISCIPLINE_SPORTIVE_AMMISSIBILI_NEL_REGISTRO.pdf

  • Una importante annotazione è il carattere di “autonomia” riconosciuto agli EPS, per il quale “gli attestati e le qualifiche conseguite hanno valore nell’ambito associativo dell’Ente”; nella pratica questo si sostanzia in due effetti:

  • - la compresenza di qualifiche dalla nomenclatura coincidente (es. istruttore Bodybuilding codice AP001) a fronte di percorsi non sempre equivalenti come durata, materie, didattica, requisiti di ingresso e valutazione finale;


    - la possibilità legittima di un EPS di riconoscere o non riconoscere la qualifica rilasciata da EPS differente, e quindi richiedere specifiche conversioni o aggiornamenti per rilasciare titolo analogo.

  • Aspetti formativi non indifferenti al quale una risposta poteva essere trovata nelle Linee Guida SNAQ, un modello per la certificazione delle competenze non obbligatorio al quale hanno aderito diverse Federazioni e EPS. Tuttavia la semplice adesione non è sufficiente, è necessaria una formazione che rispetti effettivamente i criteri di attribuzione, dei crediti formativi. Pertanto la problematica resta ancora viva soprattutto se vista in collegamento alle norme per il lavoro sportivo e lo sviluppo di CCNL ad hoc che tengano conto delle mansioni e dei livelli di qualifica.


    Dal punto di vista contrattuale e fiscale il tecnico di disciplina non configura una figura professionale assimilabile al “lavoro autonomo” tout court - vedasi la circolare 1/12/2016 dell’Ispettorato del Lavoro - tale da portare a un obbligo di regime Iva. Pertanto il Diploma di tecnico Sportivo rilasciato da una Federazione o EPS è un requisito che certifica la competenza del tecnico ma non lo obbliga alla apertura della partita IVA se non in presenza di altri elementi cogenti. La scelta di inquadramento come co.co.co sportivo, lavoratore autonomo o subordinato è determinata dalla effettive modalità delle prestazioni e dalla domanda/offerta del mercato.